IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente: "1. Gli interventi previsti a favore delle imprese del settore industriale sono riferiti alle imprese aventi non piu' di 250 addetti e 20 milioni di ECU di fatturato o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti non superiore a 10 milioni di ECU, le quali facciano capo per non piu' del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati dal presente comma, salvo che non si tratti di societa' finanziarie pubbliche, di societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino il controllo, di investitori istituzionali, fatto salvo per le province di Trieste e Gorizia il disposto di cui al successivo art. 9.".