IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12
 
   1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1991,  n.
12, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Gli  interventi  previsti a favore delle imprese del settore
industriale sono riferiti alle imprese aventi non piu' di 250 addetti
e  20  milioni  di  ECU  di  fatturato  o   un   totale   dell'attivo
patrimoniale,  al netto degli ammortamenti non superiore a 10 milioni
di ECU, le quali facciano capo per non  piu'  del  25  per  cento  ad
imprese  con  requisiti  dimensionali superiori a quelli indicati dal
presente comma, salvo che  non  si  tratti  di  societa'  finanziarie
pubbliche,   di  societa'  a  capitale  di  rischio  o,  purche'  non
esercitino il controllo, di investitori  istituzionali,  fatto  salvo
per le province di Trieste e Gorizia il disposto di cui al successivo
art. 9.".