IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' dei Consorzi
    di sviluppo industriale con la partecipazione di enti locali
 
   1. In attesa della revisione prevista dall'art. 60, comma 1, della
legge  8  giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione della legge 5 ottobre
1991, n. 317 ed in particolare dell'art. 36, comma 4,  nonche'  della
riforma  in  materia  di  promozione dello sviluppo industriale nella
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e'  autorizzata  la   prosecuzione,
comunque  non  oltre  il 31 dicembre 1993, dell'attivita' di sviluppo
industriale in corso nelle forme consortili tra enti locali.
   2.  Rimane  confermata,  nei  suindicati  limiti   temporali,   la
competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione
regionale al finanziamento degli interventi.
   3.  Gli  attuali  organi  dei  Consorzi  di  cui  al  comma 1 sono
prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.