IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' dei Consorzi di sviluppo industriale con la partecipazione di enti locali 1. In attesa della revisione prevista dall'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed in particolare dell'art. 36, comma 4, nonche' della riforma in materia di promozione dello sviluppo industriale nella regione Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la prosecuzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1993, dell'attivita' di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili tra enti locali. 2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi. 3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.