IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1994. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, conferiti fino al 31 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 31 del 1990, come modificato dall'art. 31 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono rinnovabili per un periodo di tempo non oltre la data del 31 dicembre 1994. 3. A parziale modifica dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, il personale di staff, di cui la Segreteria generale straordinaria si avvale, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito il numero di sette unita'.