IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  del  31 dicembre 1981, indicato dall'art. 1 della
legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art.  2
della  legge  regionale  31  ottobre  1977,  n. 58, termine da ultimo
prorogato fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 1 della legge  regionale
22 gennaio 1990, n. 2, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
1994.
   2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 2, comma 6, della
legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, gli incarichi di cui  all'art.
24  della  legge  regionale  31  agosto  1981,  n.  53,  e successive
modificazioni ed integrazioni, conferiti fino al 31 dicembre 1992  ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 31 del
1990, come modificato dall'art. 31 della legge regionale 11 settembre
1991, n. 48, sono rinnovabili per un periodo di tempo  non  oltre  la
data del 31 dicembre 1994.
   3. A parziale modifica dell'art. 3, comma 3, della legge regionale
13  agosto  1990,  n. 31, il personale di staff, di cui la Segreteria
generale straordinaria si avvale, ai sensi dell'art. 31  della  legge
regionale  1›  marzo  1988,  n.  7,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' stabilito il numero di sette unita'.