IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo l'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come
sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45,
e' inserito il seguente articolo:
 
                            "Art. 3-bis.
         Licenza speciale di pesca per portatori di handicap
 
   1. Per i cittadini residenti nel Friuli-Venezia  Giulia  portatori
di  handicap  accertato  da  parte del Servizio sanitario nazionale e
documento  in  conformita'  alla  normativa  vigente  in  materia  di
invalidita'  civile,  inclusi  i  ciechi  ed  i sordomuti, nonche' di
invalidita' del lavoro e di guerra, la licenza speciale di  pesca  di
cui  all'art.  3 rimane valida e puo' essere rilasciata anche dopo il
compimento del quattordicesimo anno di eta'.
   2. L'esercizio della pesca da  parte  dei  cittadini  indicati  al
comma  1  in  possesso della licenza speciale di pesca deve svolgersi
nel rispetto delle modalita' previste per i titolari di detta licenza
dall'art. 3".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 25 febbraio 1993
 
                               TURELLO