IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 1. Il numero 2 della lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e' sostituito dal seguente: "2) qualora si tratti di societa' miste operanti all'estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della societa' finanziaria di cui alla presente legge, nonche' della quota eventualmente intestata ad altre societa' finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunita' Economica Europea;". 2. La lettera c) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, e' sostituita dalla seguente: " c) mediante assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa alle imprese.".