IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
 
  1.  Il  numero 2 della lettera a) del primo comma dell'art. 1 della
legge regionale 5 agosto 1966, n. 18,  come  sostituito  dall'art.  8
della  legge  regionale  20  gennaio  1992,  n.  2, e' sostituito dal
seguente:
   "2) qualora si tratti di societa' miste operanti all'estero, nelle
quali  siano  interessate  imprese  aventi   stabile   e   prevalente
organizzazione  nel  territorio regionale, con una partecipazione non
inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella  della
societa'  finanziaria di cui alla presente legge, nonche' della quota
eventualmente intestata ad altre societa' finanziarie  istituite  con
legge  dello  Stato o della Regione o di altri organismi previsti dai
programmi di intervento della Comunita' Economica Europea;".
   2. La lettera c) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18, e' sostituita dalla seguente:
    " c) mediante assistenza tecnica, amministrativa e  organizzativa
alle imprese.".