IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; Visti gli articoli 24 e 25 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17; Visto il D.P.G.R. 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., come modificato dal D.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres., con cui si e' provveduto ad approvare il Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - Mansionario; Ritenuto necessario adeguare il suddetto testo regolamentare alle modifiche adottate dai citati articoli 24 e 25 della legge regionale 17/1992; Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 53/1981; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del giorno 24 giugno 1992; Visto il verbale della seduta del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali del giorno 15 ottobre 1992; Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 12 novembre 1992, n. 5947; Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche all'allegato parte integrante del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., concernente "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - Mansionario": 1. alla descrizione delle mansioni della qualifica funzionale di agente tecnico, profilo professionale di autista, le parole "dei mezzi mobili" sono sostituite dalle parole "di autoveicoli e motoveicoli"; 2. alla descrizione delle mansioni della qualifica funzionale di coadiutore-guardia, profilo professionale coadiutore tecnico, il sesto comma, come aggiunto dal D.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres., e' sostituito dal seguente: "Puo' essere impiegato quale responsabile di un'autorimessa o di un'autofficina regionale ovvero essere utilizzato, con carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, per la guida di autoveicoli e motoveicoli in dotazione alla Regione.". Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Trieste, 30 novembre 1993 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 19 gennaio 1993 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 45