IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  l'art.  10,  terzo  comma,  della legge regionale 31 agosto
1981, n. 53;
   Visti gli articoli 24 e 25 della legge regionale 21  maggio  1992,
n. 17;
   Visto   il   D.P.G.R.  29  settembre  1983,  n.  0565/Pres.,  come
modificato dal D.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres., con cui  si  e'
provveduto  ad approvare il Regolamento di esecuzione di cui all'art.
10, terzo comma, della legge  regionale  31  agosto  1981,  n.  53  -
Mansionario;
   Ritenuto  necessario adeguare il suddetto testo regolamentare alle
modifiche adottate dai citati articoli 24 e 25 della legge  regionale
17/1992;
   Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge
regionale 53/1981;
   Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio   di
amministrazione nella seduta del giorno 24 giugno 1992;
   Visto il verbale della seduta del Comitato dipartimentale per  gli
affari istituzionali del giorno 15 ottobre 1992;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale di data 12 novembre
1992, n. 5947;
   Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
   Sono approvate le seguenti modifiche all'allegato parte integrante
del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 settembre  1983,
n. 0565/Pres., concernente "Regolamento di esecuzione di cui all'art.
10,  terzo  comma,  della  legge  regionale  31  agosto 1981, n. 53 -
Mansionario":
    1. alla descrizione delle mansioni della qualifica funzionale  di
agente  tecnico,  profilo  professionale  di  autista, le parole "dei
mezzi  mobili"  sono  sostituite  dalle  parole  "di  autoveicoli   e
motoveicoli";
    2.  alla descrizione delle mansioni della qualifica funzionale di
coadiutore-guardia,  profilo  professionale  coadiutore  tecnico,  il
sesto comma, come aggiunto dal D.P.G.R. 30 marzo 1988, n. 0112/Pres.,
e' sostituito dal seguente: "Puo' essere impiegato quale responsabile
di   un'autorimessa  o  di  un'autofficina  regionale  ovvero  essere
utilizzato, con carico della manutenzione ordinaria e  straordinaria,
per   la  guida  di  autoveicoli  e  motoveicoli  in  dotazione  alla
Regione.".
   Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Trieste, 30 novembre 1993
 
                               TURELLO
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 19 gennaio 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 45