(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4- bis del 22 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, per un periodo di mesi uno, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio assestato per l'anno 1992, limitamente ad un dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio, il detto limite puo' essere superato quando si tratti di spese obbligatorie, di spese tassativamente regolate dalla legge, di spese che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi o di spesa da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1992 o dalle precedenti gestioni.