(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4- bis
                        del 22 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della legge regionale
30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, per un periodo  di  mesi  uno,
l'impegno  ed  il  pagamento  delle  spese  sulla  base  del bilancio
assestato per l'anno 1992, limitamente ad  un  dodicesimo,  per  ogni
mese,   dello   stanziamento  di  ciascun  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa del  detto  bilancio,  il  detto  limite  puo'
essere  superato  quando  si  tratti  di spese obbligatorie, di spese
tassativamente  regolate  dalla  legge,  di  spese  che   non   siano
suscettibili  di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi o di
spesa da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1992  o
dalle precedenti gestioni.