IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 sono sostituiti dai seguenti: "Alla copertura della spesa relativa concorrono: a) lo stanziamento attribuito dallo Stato attraverso il fondo istituito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; b) una adeguata variazione delle tariffe in vigore sui servizi di trasporto pubblico locale; c) i proventi derivanti dall'applicazione di provvedimenti fiscali previsti da leggi statali o regionali con destinazione vincolata al settore dei trasporti; d) lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale quale integrazione della quota regionale del fondo nazionale trasporti. Lo stanziamento di cui al comma precedente, lettera d) sara' al massimo pari al 15% del fondo nazionale trasporti assegnato alla Regione. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale entro i limiti della disponibilita' finanziaria di cui ai commi precedenti. Sullo stanziamento di cui al comma precedente la giunta regionale stabilisce una quota massima del 5% da destinare agli accorpamenti e alla razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti locali".