IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  e  il  terzo  comma  dell'articolo  2 della legge
regionale 5 dicembre 1983, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:
   "Alla copertura della spesa relativa concorrono:
     a) lo stanziamento attribuito dallo Stato  attraverso  il  fondo
istituito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
     b)  una  adeguata variazione delle tariffe in vigore sui servizi
di trasporto pubblico locale;
     c)  i  proventi  derivanti  dall'applicazione  di  provvedimenti
fiscali  previsti  da  leggi  statali  o  regionali  con destinazione
vincolata al settore dei trasporti;
     d) lo stanziamento previsto annualmente nel  bilancio  regionale
quale   integrazione   della  quota  regionale  del  fondo  nazionale
trasporti.
   Lo stanziamento di cui al comma precedente, lettera  d)  sara'  al
massimo  pari  al  15%  del  fondo nazionale trasporti assegnato alla
Regione. I contributi sono concessi con  deliberazione  della  giunta
regionale  entro  i limiti della disponibilita' finanziaria di cui ai
commi precedenti.
   Sullo stanziamento di cui al comma precedente la giunta  regionale
stabilisce  una quota massima del 5% da destinare agli accorpamenti e
alla razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti locali".