IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLA COSTITUZIONE
   ED ALL'ART. 47, II COMMA DELLO STATUTO REGIONALE
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  in  attuazione  dell'articolo  5 dello Statuto e
dell'articolo 49  del  D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  promuove,
sostiene   e  valorizza  l'attivita'  di  ricerca,  documentazione  e
informazione, il patrimonio culturale e le strutture operative  degli
enti,   istituti,   fondazioni   e  associazioni  che  svolgono,  con
continuita' e con elevato livello scientifico,  attivita'  culturali,
educative ed artistiche di interesse regionale.