IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, II COMMA DELLO STATUTO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove, sostiene e valorizza l'attivita' di ricerca, documentazione e informazione, il patrimonio culturale e le strutture operative degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuita' e con elevato livello scientifico, attivita' culturali, educative ed artistiche di interesse regionale.