(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 34 dell'8 aprile 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fermo quanto disposto dall'art. 26, terzo comma, della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, i posti vacanti nel ruolo unico del personale dell'ESAC - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, nei limiti dei contingenti numerici delle singole qualifiche funzionali di cui all'allegato B alla legge regionale 22 aprile 1985, n.21, sono ricoperti, per una sola volta, mediante concorsi interni per titoli e colloqui professionali, riservati al personale di ruolo secondo le procedure stabilite nei successivi commi. 2. Ai concorsi interni per l'accesso alle qualifiche funzionali dalla terza all'ottava e' ammesso a partecipare il personale appartenente al livello immediatamente inferiore con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni nello stesso livello alla data di scadenza del termine utile per la presenetazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al livello di appartenenza. 3. Ai concorsi interni per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale e' ammesso a partecipare il personale inquadrato nella ottava qualifica funzionale con anzianita' in tale qualifica non inferiore a cinque anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in possesso del diploma di laurea previsto dal vigente ordinamento per l'accesso a detta qualifica. 4. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ESAC, resa esecutiva a termine di legge, da adottarsi alla data di entrata in vigore della presente legge, e devono essere portati a termine entro i novanta giorni successivi all'insediamento delle commissioni giudicatrici. 5. I bandi dei concorsi, suddivisi per livello funzionale, devono indicare: a) il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione; b) il numero dei posti da ricoprire alla data del provvedimento indicato al comma precedente; c) le materie oggetto del colloquio professionale ed i titoli da valutare secondo i punteggi di cui all'allegato A); d) gli altri requisiti previsti dalle disposizioni generali in materia di concorsi, fatta eccezione per il limite di eta', e da quelle specifiche di cui alla presente legge.