(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 34
                         dell'8 aprile 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fermo  quanto  disposto dall'art. 26, terzo comma, della legge
regionale 14 dicembre 1978, n. 28, ed in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art.  5  della  legge  regionale  22 aprile 1985, n. 21, i posti
vacanti nel ruolo unico del personale dell'ESAC -  Ente  di  Sviluppo
Agricolo  in  Calabria,  nei  limiti  dei  contingenti numerici delle
singole qualifiche  funzionali  di  cui  all'allegato  B  alla  legge
regionale  22  aprile 1985, n.21, sono ricoperti, per una sola volta,
mediante  concorsi  interni  per  titoli  e  colloqui  professionali,
riservati  al  personale  di ruolo secondo le procedure stabilite nei
successivi commi.
   2. Ai concorsi interni per l'accesso  alle  qualifiche  funzionali
dalla   terza  all'ottava  e'  ammesso  a  partecipare  il  personale
appartenente al livello immediatamente inferiore con  una  anzianita'
di  servizio  di almeno cinque anni nello stesso livello alla data di
scadenza del termine utile per la  presenetazione  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  ed  in  possesso  del  titolo di studio
richiesto per l'accesso dall'esterno al livello di appartenenza.
   3.  Ai  concorsi  interni  per  l'accesso  alla  prima   qualifica
funzionale   dirigenziale  e'  ammesso  a  partecipare  il  personale
inquadrato nella ottava qualifica funzionale con anzianita'  in  tale
qualifica  non  inferiore  a  cinque  anni  alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in possesso del diploma di laurea  previsto  dal  vigente
ordinamento per l'accesso a detta qualifica.
   4.  I  concorsi  sono  indetti  con deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell'ESAC, resa esecutiva  a  termine  di  legge,  da
adottarsi  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, e
devono essere portati a termine entro  i  novanta  giorni  successivi
all'insediamento delle commissioni giudicatrici.
   5.  I bandi dei concorsi, suddivisi per livello funzionale, devono
indicare:
     a) il termine  perentorio  di  presentazione  delle  domande  di
ammissione;
     b)  il numero dei posti da ricoprire alla data del provvedimento
indicato al comma precedente;
     c) le materie oggetto del colloquio professionale ed i titoli da
valutare secondo i punteggi di cui all'allegato A);
     d)  gli  altri requisiti previsti dalle disposizioni generali in
materia di concorsi, fatta eccezione per il  limite  di  eta',  e  da
quelle specifiche di cui alla presente legge.