IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Soppressione dell'ENTE 1. L'Ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna (ERSA), istituito con legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, e' soppresso. La soppressione dell'ERSA ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le funzioni attribuite all'ERSA dalle leggi regionali 5 maggio 1977, n. 18, 13 maggio 1977, n. 19, 26 ottobre 1979, n. 37, 24 dicembre 1981, n. 48, 27 luglio 1982, n.33, 6 settembre 1982, n. 44, 27 agosto 1983, n. 34, 25 novembre 1985, n. 24, 16 maggio 1988, n. 19 e quelle ad esso affidate in base alla vigente normativa sono soppresse o trasferite alla regione Emilia-Romagna o ad altro Ente, secondo quanto disposto dal titolo II.