IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Soppressione dell'ENTE
 
   1.  L'Ente  regionale  di  sviluppo  agricolo  dell'Emilia-Romagna
(ERSA), istituito con legge regionale  13  maggio  1977,  n.  19,  e'
soppresso.  La  soppressione  dell'ERSA  ha  effetto dal quindicesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
   2.  Le funzioni attribuite all'ERSA dalle leggi regionali 5 maggio
1977, n. 18, 13 maggio 1977, n.  19,  26  ottobre  1979,  n.  37,  24
dicembre  1981, n. 48, 27 luglio 1982, n.33, 6 settembre 1982, n. 44,
27 agosto 1983, n. 34, 25 novembre 1985, n. 24, 16 maggio 1988, n. 19
e quelle ad  esso  affidate  in  base  alla  vigente  normativa  sono
soppresse  o  trasferite alla regione Emilia-Romagna o ad altro Ente,
secondo quanto disposto dal titolo II.