(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                            HA DICHIARATO
 
   Con  sentenza  n. 80 del 26 febbraio 1993 non fondata la questione
di legittimita' costituzionale sollevata a suo tempo  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri;
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Esercizio della funzione dirigenziale
 
   1.   I  dirigenti  regionali  di  prima  e  di  seconda  qualifica
dirigenziale  esercitano  la  loro  funzione  dirigendo   una   delle
strutture  organizzative  previste  dall'ordinamento  regionale  alla
quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.