(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO Con sentenza n. 80 del 26 febbraio 1993 non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Esercizio della funzione dirigenziale 1. I dirigenti regionali di prima e di seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.