IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' indicate dall'art. 19, terzo comma, legge regionale 8 settembre 1982, n. 36, e' autorizzato, per l'anno 1993, un limite di impegno di lire 200 milioni annui, di durata decennale, con decorrenza dall'anno 1993 e termine nell'anno 2002, recante una spesa complessiva di lire 2.000 milioni. 2. L'autorizzazione alla giunta regionale ad assumere obbligazioni per interventi di edilizia agevolata, concessa dall'art. 43 della legge regionale 30 luglio 1992, n. 33, e' prorogata al 31 dicembre 1993 e non puo' essere ulteriormente prorogata.