IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per le finalita' indicate  dall'art.  19,  terzo  comma,  legge
regionale  8  settembre 1982, n. 36, e' autorizzato, per l'anno 1993,
un limite di impegno di lire 200 milioni annui, di durata  decennale,
con  decorrenza  dall'anno 1993 e termine nell'anno 2002, recante una
spesa complessiva di lire 2.000 milioni.
   2. L'autorizzazione alla giunta regionale ad assumere obbligazioni
per interventi di edilizia agevolata,  concessa  dall'art.  43  della
legge  regionale  30  luglio 1992, n. 33, e' prorogata al 31 dicembre
1993 e non puo' essere ulteriormente prorogata.