IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Programma biennale
 
   1. La regione adotta ogni biennio il programma di  promozione  del
turismo regionale nel quadro delle azioni programmatiche previste dal
programma regionale di sivluppo.
   2.  Il  programma individua gli obiettivi e gli indirizzi generali
dell'attivita' promozionale della regione in materia, indica le  aree
geografiche verso cui l'attivita' deve essere rivolta e le previsioni
globali   di  spesa  in  coerenza  con  le  previsioni  del  bilancio
pluriennale regionale per il medesimo periodo.
   3. Il programma e' predisposto  dalla  giunta  regionale,  sentiti
collegialmente  i  presidenti  delle aziende di promozione turistica,
entro il 31 maggio dell'anno precedente al biennio di riferimento  ed
e'  approvato  definitivamente  dal  consiglio  entro il 30 settembre
dello stesso anno.