IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Programma biennale 1. La regione adotta ogni biennio il programma di promozione del turismo regionale nel quadro delle azioni programmatiche previste dal programma regionale di sivluppo. 2. Il programma individua gli obiettivi e gli indirizzi generali dell'attivita' promozionale della regione in materia, indica le aree geografiche verso cui l'attivita' deve essere rivolta e le previsioni globali di spesa in coerenza con le previsioni del bilancio pluriennale regionale per il medesimo periodo. 3. Il programma e' predisposto dalla giunta regionale, sentiti collegialmente i presidenti delle aziende di promozione turistica, entro il 31 maggio dell'anno precedente al biennio di riferimento ed e' approvato definitivamente dal consiglio entro il 30 settembre dello stesso anno.