IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 70, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, l'esercizio provvisorio del bilancio per il detto anno, sulla base degli stanziamenti del bilancio medesimo presentato dalla giunta regionale e delle relative eventuali note di variazione, e con le modalita' stabilite nella presente legge.