IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi dell'art. 70, quinto comma, della legge regionale 30
aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge  fino  all'entrata  in  vigore  della legge di
approvazione del bilancio per l'anno 1993 e comunque non oltre il  31
marzo  1993,  l'esercizio provvisorio del bilancio per il detto anno,
sulla base degli stanziamenti del bilancio medesimo presentato  dalla
giunta regionale e delle relative eventuali note di variazione, e con
le modalita' stabilite nella presente legge.