(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 dell'11 febbraio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, lettera a) della legge regionale gennaio 1988, n. 3, il Centro di riferimento regionale provvede all'allestimento del Registro dei donatori volontari di midollo osseo - R.E.D.M.O. - secondo le norme di legge. 2. Il Registro e' costituito dall'elenco dei donatori volontari clinicamente idonei tipizzati completamente per i loci HLA-A, CW, B, DR, DQ, e concorre con gli altri Registri regionali alla costituzione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. 3. La selezione dei donatori e' effettuata sulla base dei protocolli di cui agli allegati A, B, C, D, ed E della presente legge. 4. Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi e sulle modalita' della donazione nonche' sui rischi ad essa connessi. 5. L'attivazione del donatore compatibile e' effettuata secondo le modalita' previste dall'allegato F della presente legge.