IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Alle assunzioni del personale dell'amministrazione regionale  e
degli  enti  pubblici  strumentali  della  regione  con  qualifiche o
profili professionali per l'accesso ai quali occorra il possesso  del
titolo  di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e,
ove  richiesto,  di  specifiche   specializzazioni,   qualificazioni,
abilitazioni e patenti, si provvede mediante richiesa di avviamento a
selezione   da   inoltrare  all'Ufficio  del  Lavoro  competente  per
territorio a cura del  servizio  del  personale  dell'amministrazione
regionale o degli enti. La richiesta deve indicare:
     a)  la  qualifica  funzionale,  il  profilo  professionale  e il
livello retributivo;
     b) il titolo di studio richiesto;
     c)  specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni, patenti, ove
richieste;
     d) ogni altro titolo o requisito di legge.
   2. La richiesta di cui al comma 1 e' effettuata per un  numero  di
iscritti  alle  liste del collocamento maggiorato, rispetto al numero
di posti da coprire per ciascun profilo professionale, nella seguente
percentuale, con arrotondamento delle frazioni all'unita' superiore:
     a) del 100 per cento per l'assunzione di un numero di dipendenti
da sei a dieci unita';
     b) del 50 per cento per l'assunzione di un numero di  dipendenti
da sei a dieci unita';
     c) del 30 per cento per le assunzioni oltre dieci unita'.
   3.  Per  i  servizi  e i settori con circoscrizione amministrativa
compresa  in  quella  di  una  sola  sezione   circoscrizionale   per
l'impiego,  la  richiesta  di  avviamento a selezione e' rivolta alla
sezione medesima; per  i  servizi  e  i  settori  con  circoscrizione
compresa in quella di competenza di piu' sezioni circoscrizionali per
l'impiego,  la richiesta e' inoltrata a ciascuna di dette sezioni. La
richiesta e' trasmessa anche all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e
della   massima   occupazione   nel   caso   siano  interessate  piu'
circoscrizioni della stessa provincia, ovvero  all'Ufficio  regionale
del  lavoro  e  della massima occupazione, nel caso siano interessate
circoscrizioni di province diverse, perche' formulino, sulla base dei
punteggi  comunicati  dalle  sezioni  circoscrizionali   interessate,
apposita graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dalle
sezioni   medesime  secondo  l'ordine  delle  rispettive  graduatorie
approvate.  Nell'ipotesi  in  cui  le  sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego,  gli  uffici  provinciali del lavoro e l'ufficio regionale
del lavoro si trovino nell'impossibilita' di avviare  alla  selezione
un   numero   di   lavoratori   almeno   pari   a  quello  richiesto,
l'amministrazione regionale provvede  a  bandire  apposita  selezione
pubblica  per  i  posti  che  restino  da  ricoprire, alla quale sono
ammessi   i   lavoratori   iscritti   nelle   liste   delle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego della Sardegna.
   4.  I  lavoratori  avviati  a  selezione  sono  sottoposti a prove
attitudinali o a sperimentazioni lavorative i cui contenuti  sono  da
determinare  con  riferimento  a quelli previsti nelle declaratorie e
nei mansionari di qualifica o profili professionali  del  comparto  e
dell'amministrazione o ente che procede all'assunzione. Le prove sono
effettuate,  a  pena di nullita', in seduta pubblica e devono tendere
ad accertare  l'idoneita'  del  lavoratore  a  svolgere  le  mansioni
proprie  del  profilo  professionale  di  assunzione e non comportano
formazione di graduatoria. Con apposito provvedimento dei  competenti
organi  dell'amministrazione e degli enti sono indicati espressamente
gli indici di riscontro dell'idoneita' ai  quali  le  commissioni  di
selezione devono attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro
medesimo.
   5.  La commissione giudicatrice della selezione e' composta da tre
funzionari  di  qualifica   funzionale   non   inferiore   all'ottava
sorteggiati  tra  quelli  inclusi  in  appositi  elenchi  formati  in
relazione all'area professionale  nel  cui  ambito  sono  compresi  i
profili   professionali   di   assunzione.   L'assessorato  regionale
competente in materia di personale e i competenti organi  degli  enti
individuano   le   aree  professionali  e  formano  gli  elenchi  dei
funzionari  relativi  a  ciacuna area. I funzionari che abbiano fatto
parte  di   una   commissione   sono   depennati   dall'elenco   sino
all'esaurimento dell'elenco stesso e possono essere esonerati da tali
compiti  con  provvedimento  dell'assessore  competente in materia di
personale o del competente organo  dell'ente  solo  per  giustificati
motivi.
   6.  Ai  fini  delle  assunzioni  dei  soggetti  appartenenti  alle
categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e  succes-
sive  modificazioni  e  integrazioni,  si  applicano  le disposizioni
previste nel comma 1 dell'articolo 36 e nel comma 1 dell'articolo  42
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
   7.  I  pubblici  concorsi  e  le pubbliche selezioni, ivi comprese
quelle bandite per le assunzioni di cui alla legge n. 482  del  1968,
indetti dall'amministrazione regionale e dagli enti con provvedimenti
divenuti  esecutivi  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, qualora non abbiano avuto inizio le prove alla data  predetta,
sono  assoggettati  alla  nuova  disciplina  prevista  dalla presente
legge.
   8. Le assunzioni del personale  dell'amministrazione  regionale  e
degli  enti  sono  disposte nel rispetto dei limiti dei posti vacanti
nelle    dotazioni    organiche    delle    qualifiche     funzionali
dell'amministrazione  e  degli  enti  ed  in  relazione alle esigenze
funzionali ed operative delle dipendenti strutture organizzative.  Le
esigenze  stesse  sono  definite  sulla base dei contingenti organici
delle strutture medesime, formalmente determinati ogni triennio dalla
giunta regionale e dai competenti organi  istituzionali  degli  enti,
secondo  la  metodologia  di  rilevazione  e  analisi  dei carichi di
lavoro.
   9. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge non  possono
essere  trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione
prima che siano trascorsi sette anni dall'assunzione, fatti  salvi  i
casi   di   riduzione   del  contingente  organico  del  servizio  di
assegnazione e della impossibilita' di impiegarli in servizi  ubicati
nella medesima sede di destinazione.