(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 9 marzo 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
 
   1.  Al  fine  di   migliorare   i   processi   di   trasformazione
dell'energia,  di  ridurre  i  consumi  di energia e di migliorare le
condizioni di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia  a
parita'  di  servizio  reso  e di qualita' della vita, le norme della
presente legge favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica  della  Comunita'  economica  europea,   l'uso   razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione
e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili
di  energia,  la  riduzione  dei  consumi  specifici  di  energia nei
processi produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti,  in
particolare  nei  settori a piu' elevata intensita' energetica, anche
attraverso il coordinamento tra le  fasi  di  ricerca  applicata,  di
sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
   2. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di  energia:  il  sole,  il  vento,  l'energia  idraulica, le risorse
geotermiche e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici  o
di  prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti di energia as-
similate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,  intesa
come  produzione  combinata  di  energia  elettrica  o meccanica e di
calore, il calore recuperabile nei fumi  di  scarico  e  da  impianti
termici,  da impianti elettrici e da processi industriali, nonche' le
altre forme di energia recuperabile in processi,  in  impianti  e  in
prodotti  ivi  compresi  i  risparmi  di  energia  conseguibili nella
climatizzazione e nell'illuminazione  degli  edifici  con  interventi
sull'involucro  edilizio  e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina  ed  in  particolare  la
normativa  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
1988, n. 475.
   3.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  promuove  iniziative per
divulgare la conoscenza della tecnologia relativa  all'impiego  delle
fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico in generale.