IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Programmazione degli interventi 1. La giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, nonche' gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di settore, tenendo presente l'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualita' della vita. 2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta provinciale predispone, in conformita' alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale, piani pluriennali con eventuali aggiornamenti annuali di interventi: a) nel settore dell'edilizia abitativa pubblica; b) nel settore dell'edilizia abitativa agevolata; c) diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree. 3. Nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 2, sono compresi gli interventi finalizzati all'edilizia abitativa pubblica individuati dal programma di intervento previsto dal provvedimento legislativo concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari". 4. Nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa agevolata di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere previsti specifici alloggi da assegnare esclusivamente a persone portatrici di menomazioni. 5. Gli interventi di cui al comma 2 inseriti nei piani integrati previsti dalla normativa urbanistica provinciale sono finanziati con priorita' rispetto agli interventi previsti dai piani di edilizia abitativa. 6. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i comuni e i comprensori inviano alla giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata, correlate alle effettive necessita' abitative rilevate sul rispettivo territorio.