IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Programmazione degli interventi
 
   1.  La  giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata
degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi  compresi  gli
interventi  a  favore  delle  persone  anziane  previsti  dalla legge
provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli  interventi  a  favore  degli
immigrati  extracomunitari  previsti dalla legge provinciale 2 maggio
1990, n. 13, nonche' gli interventi  a  fini  abitativi  su  immobili
ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi
della  normativa  di  settore,  tenendo  presente l'esigenza primaria
della  razionale  utilizzazione  del  territorio  e  delle  strutture
esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualita' della vita.
   2.  Ai fini di cui al comma 1 la giunta provinciale predispone, in
conformita' alle previsioni del programma di sviluppo provinciale  ed
in   armonia  con  gli  obiettivi  contenuti  nel  piano  urbanistico
provinciale, piani pluriennali con eventuali aggiornamenti annuali di
interventi:
     a) nel settore dell'edilizia abitativa pubblica;
     b) nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;
     c) diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.
   3. Nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa pubblica di cui
alla lettera a) del comma 2, sono compresi gli interventi finalizzati
all'edilizia   abitativa   pubblica   individuati  dal  programma  di
intervento previsto dal provvedimento legislativo concernente  "Norme
per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari".
   4.  Nell'ambito  del  settore dell'edilizia abitativa agevolata di
cui alla lettera b) del comma 2, possono  essere  previsti  specifici
alloggi   da   assegnare   esclusivamente  a  persone  portatrici  di
menomazioni.
   5. Gli interventi di cui al comma 2 inseriti nei  piani  integrati
previsti  dalla normativa urbanistica provinciale sono finanziati con
priorita' rispetto agli interventi previsti  dai  piani  di  edilizia
abitativa.
   6.  Al  fine  di  consentire la partecipazione alla programmazione
degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  i  comuni  e   i
comprensori  inviano  alla  giunta provinciale proposte di intervento
nel settore dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata,  correlate
alle   effettive   necessita'   abitative   rilevate  sul  rispettivo
territorio.