IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica 1. Il termine di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci", e' da considerarsi ordinatorio; la comunicazione indicata allo stesso comma deve comunque pervenire all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima dell'apertura al pubblico delle piste di sci.