IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
   1.  Il  termine di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale
17 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia  di  esercizio  ad
uso  pubblico  di  piste  di sci", e' da considerarsi ordinatorio; la
comunicazione indicata allo  stesso  comma  deve  comunque  pervenire
all'Assessorato  regionale  del turismo, sport e beni culturali prima
dell'apertura al pubblico delle piste di sci.