IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per la  progettazione  e  la  realizzazione  di  interventi  di
adeguamente   e   manutenzione   straordinaria   sugli   impianti  di
depurazione delle acque reflue la regione  concede  ai  comuni  o  ai
consorzi  di comuni contributi in conto capitale nella misura del 75%
del costo ritenuto ammissibile.
   2. Per la progettazione di impianti di depurazione e dei  relativi
collettori   fognari  finanziati  dalla  Regione  in  attuazione  del
Programma dei lavori pubblici di interesse  regionale  di  competenza
del   Servizio  Assetto  e  Tutela  del  Territorio  dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici o  finanziati  con  fondi  statali,  la
Regione concede ai comuni o ai consorzi di comuni contributi in conto
capitale nella misura del 90% del relativo costo.