IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamente e manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue la regione concede ai comuni o ai consorzi di comuni contributi in conto capitale nella misura del 75% del costo ritenuto ammissibile. 2. Per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari finanziati dalla Regione in attuazione del Programma dei lavori pubblici di interesse regionale di competenza del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o finanziati con fondi statali, la Regione concede ai comuni o ai consorzi di comuni contributi in conto capitale nella misura del 90% del relativo costo.