IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Molise in base a leggi e regolamenti statali o regionali e convenzioni negli organi di amministrazione e di controllo di Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati. 2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili con la legislazione statale, si applicano anche per le nomine degli amministratori e per i componenti degli organi, comunque denominati, delle Unita' Sanitarie locali. Le nomine e le designazioni sono effettuate in base a valutazioni di specifici requisiti di capacita', professionalita', onorabilita' e correttezza amministrativa dei candidati. Essa garantisce inoltre sulle medesime il controllo della comunita' regionale. 4. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite, nonche' nei casi di nomina o designazione dipendente dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per disposizione di legge.