IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. La presente legge disciplina  l'effettuazione  delle  nomine  e
delle  designazioni che competono alla Regione Molise in base a leggi
e regolamenti statali o  regionali  e  convenzioni  negli  organi  di
amministrazione  e  di  controllo  di  Enti,  Istituti  ed  Organismi
pubblici e privati.
   2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili con
la legislazione statale, si  applicano  anche  per  le  nomine  degli
amministratori  e per i componenti degli organi, comunque denominati,
delle Unita' Sanitarie locali.
   Le nomine e le designazioni sono effettuate in base a  valutazioni
di specifici requisiti di capacita', professionalita', onorabilita' e
correttezza  amministrativa  dei  candidati.  Essa garantisce inoltre
sulle medesime il controllo della comunita' regionale.
   4. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio  1992,
n.  16,  la  presente legge non si applica nei casi di rappresentanza
politica inerente alla carica di Consigliere regionale, nei  casi  di
rappresentanza  di  diritto  in  funzione  di cariche gia' rivestite,
nonche'  nei  casi  di  nomina  o   designazione   dipendente   dallo
svolgimento  di  rapporto di impiego o vincolante per disposizione di
legge.