IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Principi e ambiti di applicazione
 
   1. Le disposizioni della presente legge sono dirette ad uniformare
l'attivita'  amministrativa  regionale  ai principi di tempestivita',
economicita', efficacia e pubblicita' stabiliti dalla legge 7  agsoto
1990 n. 241.
   2.  La  presente normativa si applica alla struttura organizzativa
della Regione, degli Enti e delle aziende ad essa dipendenti e  degli
Enti  territoriali  nell'esercizio delle funzioni loro delegate dalla
Regione.