IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi e ambiti di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge sono dirette ad uniformare l'attivita' amministrativa regionale ai principi di tempestivita', economicita', efficacia e pubblicita' stabiliti dalla legge 7 agsoto 1990 n. 241. 2. La presente normativa si applica alla struttura organizzativa della Regione, degli Enti e delle aziende ad essa dipendenti e degli Enti territoriali nell'esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione.