IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione dei Piani Paesistici di Area Vasta, e' cosi' modificata: All'Articolo 1, dopo il punto 5) e' aggiunto il seguente: 6) Maratea - Trecchina - Rivello Al secondo comma, dopo la lett. "E", e' aggiunta la lett. "F". All'Articolo 6, dopo l'ultimo comma e' inserito il seguente: Nell'ipotesi venga verificata, nella tavola delle trasferibilita', una difformita' tra le qualita' del territorio, accertate attraverso gli elaborati di analisi, e le modalita' di trasformazione relative, anche per effetto di una imprecisione grafica della tavola delle trasformabilita', sono da ritenersi prevalenti le indicazioni derivanti dalle analisi tecniche. All'Articolo 7, sono aggiunti i seguenti commi: Nell'ipotesi le Amministrazioni Comunali intendano avvalersi della facolta' di cui al precedente comma, il Piano viene adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. Fino alla scadenza del periodo di pubblicazione gli Enti Pubblici ed istituzioni interessati possono presentare osservazioni. Il Comune con propria delibera controdeduce alle osservazioni pervenute entro i termini. Il Presidente della Giunta Regionale approva il Piano con decreto che sara' pubblicato nel B.U. Regionale. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al Piano, su parere dell'Ufficio Regionale Urbanistica e Ambiente, e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del Piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al Piano ed accettate con deliberazione del Consiglio Comunale, nonche' quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta approvato con la presente legge; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse pubblico; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della legge n. 1150/42. Le proposte di modifica, di cui al precedente comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al Piano, sono comunicate al Comune, il quale entro 90 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazioni del Consiglio Comunale, che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo, e' trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni. Nelle more di approvazione del Piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie. Ove il Piano interessi il territorio di piu' Comuni, la Giunta Regionale, in sede di autorizzazione, determina quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del Piano e alla sua adozione. In tale ipotesi il Piano dovra' essere comunicato ai Sindaci di tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato perche' deliberino circa la sua adozione. All'Articolo 9, al primo comma, in aggiunta alla frase: " .. ovvero comprese in programmi regionali .." e' inserita la parola "e nazionali". Sempre al I comma e' aggiunta la seguente frase: "nonche' il completamento e l'ampliamento di opere parzialmente realizzate mediante lotti funzionali". Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "La presente norma transitoria si applica anche alle opere ricadenti nel territorio oggetto del P.T.P. del Pollino".