IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                   SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                        DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Legge  Regionale  12  febbraio  1990, n. 3 di approvazione dei
Piani Paesistici di Area Vasta, e' cosi' modificata:
   All'Articolo 1,
dopo il punto 5) e' aggiunto il seguente:
    6) Maratea - Trecchina - Rivello
   Al secondo comma, dopo la lett. "E", e' aggiunta la lett. "F".
   All'Articolo 6,
dopo l'ultimo comma e' inserito il seguente:
   Nell'ipotesi venga verificata, nella tavola delle trasferibilita',
una difformita' tra le qualita' del territorio, accertate  attraverso
gli  elaborati di analisi, e le modalita' di trasformazione relative,
anche per effetto di una  imprecisione  grafica  della  tavola  delle
trasformabilita',   sono   da  ritenersi  prevalenti  le  indicazioni
derivanti dalle analisi tecniche.
   All'Articolo 7,
sono aggiunti i seguenti commi:
   Nell'ipotesi le Amministrazioni Comunali intendano avvalersi della
facolta' di cui al precedente comma,  il  Piano  viene  adottato  dal
Consiglio  Comunale e pubblicato presso la Segreteria Comunale per la
durata di 30 giorni consecutivi.
   Fino alla scadenza del periodo di pubblicazione gli Enti  Pubblici
ed istituzioni interessati possono presentare osservazioni.
   Il  Comune  con  propria  delibera  controdeduce alle osservazioni
pervenute entro i termini.
   Il  Presidente della Giunta Regionale approva il Piano con decreto
che sara' pubblicato nel B.U. Regionale.
   Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate  al
Piano,  su  parere  dell'Ufficio  Regionale Urbanistica e Ambiente, e
sentito il  Comune,  le  modifiche  che  non  comportino  sostanziali
innovazioni,  tali  cioe' da mutare le caratteristiche essenziali del
Piano stesso ed i criteri di impostazione, le  modifiche  conseguenti
all'accoglimento di osservazioni presentate al Piano ed accettate con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  nonche'  quelle  che  siano
riconosciute indispensabili per assicurare:
     a)  il  rispetto  delle  previsioni   del   Piano   Territoriale
Paesistico di Area Vasta approvato con la presente legge;
     b)  la  razionale  e coordinata sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse pubblico;
     c) la tutela del paesaggio e di complessi storici,  monumentali,
ambientali ed archeologici;
     d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto
e ottavo comma e 41-sexies della legge n. 1150/42.
   Le  proposte di modifica, di cui al precedente comma, ad eccezione
di quelle riguardanti  le  osservazioni  presentate  al  Piano,  sono
comunicate  al  Comune,  il  quale  entro 90 giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazioni del Consiglio Comunale, che, previa
pubblicazione nel primo giorno non festivo, e' trasmessa alla Regione
nei successivi 15 giorni.
   Nelle more  di  approvazione  del  Piano,  le  normali  misure  di
salvaguardia  di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive
modificazioni, sono obbligatorie.
   Ove il Piano interessi il territorio di  piu'  Comuni,  la  Giunta
Regionale,  in  sede  di  autorizzazione,  determina quale dei Comuni
interessati debba provvedere alla redazione  del  Piano  e  alla  sua
adozione.
   In  tale  ipotesi  il Piano dovra' essere comunicato ai Sindaci di
tutti i Comuni compresi nel territorio da  esso  considerato  perche'
deliberino circa la sua adozione.
   All'Articolo 9,
al primo comma, in aggiunta alla frase:
    "  ..  ovvero  comprese in programmi regionali .." e' inserita la
parola "e nazionali".
Sempre al I comma e' aggiunta la seguente frase:
    "nonche' il completamento e l'ampliamento di  opere  parzialmente
realizzate mediante lotti funzionali".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
   "La  presente  norma  transitoria  si  applica  anche  alle  opere
ricadenti nel territorio oggetto del P.T.P. del Pollino".