IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 1, punto B, della L.R. n. 24 del 25 novembre 1986 e' cosi' modificato: La Regione concede contributi alle Cooperative Artigiane di Garanzia: A) Omissis B) In Conto Interessi - per operazioni bancarie di credito effettuate ai soci ed assistite dalla Garanzia delle Cooperative, per un importo massimo di L. 24.000.000, per aziende individuali e L. 30.000.000 per Societa', Cooperative e Consorzi. Il limite dello stanziamento resta quello previsto nel bilancio regionale che per il 1992 e' di lire 6 miliardi sul capitolo 6369. La presente legge regionale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 7 settembre 1992 BOCCIA