IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'ammontare della tassa automobilistica regionale, gia' stabilita nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale con la legge regionale 24 dicembre 1990, n. 37, e' determinata, a partire dal 1 gennaio 1993, nella misura del 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale stabilita dallo Stato per lo stesso anno.