IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'ammontare  della tassa automobilistica regionale, gia' stabilita
nella misura del 100% della  corrispondente  tassa  erariale  con  la
legge  regionale  24  dicembre 1990, n. 37, e' determinata, a partire
dal 1› gennaio 1993, nella misura del 110  per  cento  dell'ammontare
complessivo della corrispondente tassa erariale stabilita dallo Stato
per lo stesso anno.