(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 1 del 16 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 16, e' cosi' modificato: "1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica, ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 9, del decreto legge 19 novembre 1992, n. 440 e successivi provvedimenti legislativi in materia, anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; l'aliquota dell'addizionale regionale e' fissata in misura pari alla meta' del corrispondente tributo erariale e in nessun caso il tributo regionale sara' inferiore a L. 10 al metro cubo e superiore a L. 50 al metro cubo. 2. Con la stessa decorrenza e' determinata nella misura di L. 50 al metro cubo di gas erogato l'aliquota dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedene per le utenze esenti".