(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 1
                        del 16 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 16,  e'
cosi' modificato:
   "1.  Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul  gas  metano
usato  come combustibile, istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b),
della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto  legislativo
21  dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica, ai sensi dell'art. 9,
commi da 5 a 9,  del  decreto  legge  19  novembre  1992,  n.  440  e
successivi provvedimenti legislativi in materia, anche all'imposta di
consumo  sul  gas  metano  usato  come combustibile per gli usi delle
imprese artigiane ed agricole e  per  gli  usi  industriali,  con  le
esclusioni  indicate  al  comma  3  dell'art.  6 del decreto legge 15
settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990,  n.  331;  l'aliquota  dell'addizionale  regionale  e'
fissata in misura pari alla meta' del corrispondente tributo erariale
e  in  nessun  caso  il  tributo regionale sara' inferiore a L. 10 al
metro cubo e superiore a L. 50 al metro cubo.
   2. Con la stessa decorrenza e' determinata nella misura di  L.  50
al  metro  cubo  di  gas  erogato  l'aliquota  dell'imposta regionale
sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedene per le  utenze
esenti".