(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge La Regione Basilicata, allo scopo di promuovere il turismo sul proprio territorio, concede contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e il completamento delle seguenti strutture: a) Alberghi, motels, ostelli della gioventu' e relativi impianti e servizi complementari; b) residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo, villaggi turistici, campeggi e relativi impianti e servizi complementari. Sono compresi fra gli impianti e servizi complementari quelli sportivi, ricreativi, balneari e quanti altri sono strettamente connessi alle strutture recettive di cui al primo comma.