(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3
                        del 29 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   La Regione Basilicata, allo scopo di  promuovere  il  turismo  sul
proprio  territorio, concede contributi in conto capitale, nei modi e
nei limiti stabiliti dalla presente legge,  per  la  costruzione,  la
trasformazione,  l'ampliamento  e  il  completamento  delle  seguenti
strutture:
     a) Alberghi, motels, ostelli della gioventu' e relativi impianti
e servizi complementari;
     b)  residenze  turistico-alberghiere, villaggi albergo, villaggi
turistici, campeggi e relativi impianti e servizi complementari.
   Sono compresi fra gli  impianti  e  servizi  complementari  quelli
sportivi,  ricreativi,  balneari  e  quanti  altri  sono strettamente
connessi alle strutture recettive di cui al primo comma.