IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.   2   della  Legge  regionale  6  settembre  1978,  n.  43,
modificativo dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16,
e' cosi' modificato:
   "Sull'indennita'  di  cui all'art. 1 e' applicata una decurtazione
di L. 100.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute
del  Consiglio  della  Giunta,  dell'Ufficio  di  Presidenza,   della
Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni permanenti.
   Ai  fini  del  primo  comma  e' considerata assenza ingiustificata
quella non preannunziata e  motivata,  per  iscritto,  almeno  un'ora
prima  dell'orario  di convocazione della seduta, salvo casi di forza
maggiore oggettivamente dimostrabili.
   La decurtazione, di cui al precedente primo comma, non va  operata
quando  il  consigliere  abbia partecipato, a seguito di convocazione
avvenuta nel rispetto delle compatibilita' previste  dal  Regolamento
interno   del   Consiglio,  ad  una  seduta,  in  tutto  o  in  parte
contemporanea, degli Organi  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo".