IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della Legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, modificativo dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, e' cosi' modificato: "Sull'indennita' di cui all'art. 1 e' applicata una decurtazione di L. 100.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni permanenti. Ai fini del primo comma e' considerata assenza ingiustificata quella non preannunziata e motivata, per iscritto, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione della seduta, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili. La decurtazione, di cui al precedente primo comma, non va operata quando il consigliere abbia partecipato, a seguito di convocazione avvenuta nel rispetto delle compatibilita' previste dal Regolamento interno del Consiglio, ad una seduta, in tutto o in parte contemporanea, degli Organi di cui al primo comma del presente articolo".