IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La regione, nel quadro della misura "Servizi reali a favore  delle
piccole   imprese   e   delle   imprese   artigiane",  contenuta  nel
sottoprogramma  "Industria,  artigianato"  del  Programma   integrato
Mediterraneo Basilicata (PIM Basilicata), approvato dalla Commissione
della   Comunita'   Europea   il   12   luglio   1988,   promuove  il
consolidamento,  il   potenziamento,   la   specializzazione   e   la
qualificazione  della  rete  dei  servizi all'impresa, riguardanti le
aree:
     a) Servizi resi dalle Societa' di revisione;
     b) Servizi finanziari;
     c) Servizi di pubblicita', marketing, politiche commerciali;
     d) Progettazione industriale.
   La  finalita'  della misura, coerentemente con le altre misure del
sottoprogramma "Industria, artigianato", e' di favorire lo sviluppo e
la crescita di imprese di servizi del terziario avanzato  localizzate
nella regione Basilicata, per consentire alle piccole e medie imprese
ed  imprese artigiane di accedere ai servizi del terziario avanzato a
condizioni favorevoli.
   Per media impresa si intende quella che occupa  unita'  lavorative
in  numero  non  superiore  a  250  ed  abbia  un  totale dello stato
patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU. Per piccola  impresa
si  intende  quella  che  occupa un massimo di 50 dipendenti ed ha un
fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU.
   La Regione, con il contributo comunitario, interviene  a  sostegno
delle imprese del terziario avanzato per:
     a)  favorire la specializzazione e la qualificazione dei servizi
offerti;
     b)  facilitarne  il  consolidamento  e   la   realizzazione   di
dimensioni  adeguate attraverso processi di fusione e associazioni di
imprese;
     c) agevolare accordi  e  collaborazioni  con  societa'  ed  enti
operanti   nel   settore   a   livello   nazionale,   comunitario  ed
internazionale.