IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quinto e sesto comma dell'art. 6 della legge regionale 24/1986 sono cosi' modificati: "L'Istituto di Credito deve, altresi' comunicare, bimestralmente i prelievi che, a titolo di concorso regionale per le operazioni di prestito a soci di cooperative di garanzia, effettua sul fondo appositamente costituito. La Giunta regionale, dopo i necessari controlli, con propria deliberazione, provvede all'approvazione o meno delle operazioni poste in essere dall'Istituto di Credito e dispone la liquidazione del contributo".