IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  quinto e sesto comma dell'art. 6 della legge regionale 24/1986
sono cosi' modificati:
   "L'Istituto di Credito deve, altresi' comunicare, bimestralmente i
prelievi che, a titolo di concorso regionale  per  le  operazioni  di
prestito  a  soci  di  cooperative  di  garanzia,  effettua sul fondo
appositamente costituito.
   La Giunta regionale,  dopo  i  necessari  controlli,  con  propria
deliberazione,  provvede  all'approvazione  o  meno  delle operazioni
poste in essere dall'Istituto di Credito e  dispone  la  liquidazione
del contributo".