(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 2 marzo 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 1. L'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 Conferimento di risorse aggiuntive 1. Nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 concernente "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)", e dai decreti ministeriali emanati in applicazione del decreto legislativo medesimo, la Giunta provinciale e' autorizzata a conferire ad universita' italiane risorse aggiuntive nell'ammontare stabilito annullamento dalla Giunta stessa per il finanziamento di borse di studio da corrispondere in relazione a posti ulteriori rispetto a quelli finanziati a carico dello Stato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. 2. La determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 e' effettuata tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato ai sensi dell'articolo 2. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, stipula con le universita' interessate apposite convenzioni. Quest'ultime devono prevedere che i beneficiari delle borse di studio finanziate a carico della Provincia, ferma restando l'utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, siano in possesso dei requisiti indicati al comma 3 dell'articolo 3".