(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 2 marzo 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991,
n. 4
   1.  L'articolo  4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e'
sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 4
                 Conferimento di risorse aggiuntive
 
   1. Nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto  legislativo
8  agosto  1991,  n.  257  concernente "Attuazione della direttiva n.
82/76/CEE del Consiglio del 26  gennaio  1982,  recante  modifica  di
precedenti  direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a
norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre  1990,  n.  428  (legge
comunitaria   1990)",   e   dai   decreti   ministeriali  emanati  in
applicazione del decreto legislativo medesimo, la Giunta  provinciale
e' autorizzata a conferire ad universita' italiane risorse aggiuntive
nell'ammontare  stabilito  annullamento  dalla  Giunta  stessa per il
finanziamento di borse di studio  da  corrispondere  in  relazione  a
posti  ulteriori rispetto a quelli finanziati a carico dello Stato ai
sensi delle disposizioni sopra richiamate.
   2. La determinazione dell'ammontare delle  risorse  aggiuntive  di
cui  al  comma 1 e' effettuata tenendo conto del fabbisogno di medici
specialisti individuato ai sensi dell'articolo 2.
   3. Ai fini dell'applicazione  del  comma  1  il  Presidente  della
Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, stipula
con  le  universita'  interessate  apposite convenzioni. Quest'ultime
devono prevedere che i beneficiari delle borse di studio finanziate a
carico  della  Provincia,  ferma   restando   l'utilizzazione   delle
graduatorie  risultanti  dai  concorsi  per l'ammissione alle scuole,
siano in possesso dei requisiti indicati al comma 3 dell'articolo 3".