(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle
                 d'Aosta n. 21 dell'11 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Per l'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  assistenza  a
favore   di   persone   anziane   e  handicappate,  alcooldipendenti,
tossicodipendenti, infetti da  HIV  e  affetti  da  AIDS,  la  Giunta
regionale e' autorizzata ad erogare provvidenze economiche per:
     a) il pagamento di rette per l'ospitalita' in strutture protette
assistenziali  e socio-riabilitative, sia in regime diurno sia in re-
gime residenziale;
     b)  la  concessione  di  contributi  a  privati  per  interventi
assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione.