(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 dell'11 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare provvidenze economiche per: a) il pagamento di rette per l'ospitalita' in strutture protette assistenziali e socio-riabilitative, sia in regime diurno sia in re- gime residenziale; b) la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione.