IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente: "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo", e' sostituito dal seguente: "Art. 2. 1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi ad aziende o enti che assolvono alla funzione di gestore delle piste, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 9, concernente 'Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci'. 2. I contributi vengono concessi separatamente per: a) l'acquisto di mezzi battipista; b) il sostenimento di tutte le restanti spese di gestione e manutenzione delle piste".