IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  22  aprile  1986,  n.  17,
concernente: "Concessione di contributi  per  la  manutenzione  e  la
gestione  delle  piste  per  lo  sci  di  fondo",  e'  sostituito dal
seguente:
 
                                "Art. 2.
 
   1. I contributi di cui  all'art.  1  possono  essere  concessi  ad
aziende o enti che assolvono alla funzione di gestore delle piste, ai
sensi  della  legge regionale 13 marzo 1992, n. 9, concernente 'Norme
in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci'.
   2. I contributi vengono concessi separatamente per:
     a) l'acquisto di mezzi battipista;
     b) il sostenimento di tutte le  restanti  spese  di  gestione  e
manutenzione delle piste".