L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Commissioni, comitati, consigli, collegi
 
   1.  I  compensi  lordi  da  corrispondere  al  presidente  ed   ai
componenti   di  organi  collegiali  costituiti  in  forza  di  leggi
regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per
cento  dei  compensi  corrisposti  per  le  attivita'  istituzionali,
rispettivamente  al  Presidente  della  Provincia  ed ai membri della
Giunta e del Consiglio  della  Provincia  in  cui  ha  sede  l'organo
operante  a  dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della
Giunta  e  del  Consiglio  del  comune  per  l'organo  competente   a
dimensione  comunale  o  intercomunale.  Restano  ferme le misure dei
compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per
cento.
   2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti  dei
comitati  regionali  di  controllo, nonche' ai componenti dei collegi
dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unita' sanitarie
locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente
della Regione previa delibera della Giunta regionale.
   3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai  componenti  di
organi  collegiali  di gestione, direzione e consulenza costituiti in
forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della
Regione previa delibera della Giunta regionale.
   4.  Nessun  compenso  spetta  ai  dipendenti  dell'Amministrazione
regionale   e   di   altri   enti   pubblici  della  Regione  per  la
partecipazione  ad  organismi  ocllegiali  i  cui  compiti  rientrino
nell'attivita' ordinaria ed istituzionale.
   5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto  del  Presidente  della Regione, previa delibera della Giunta
regionale,  saranno  disciplinate,  secondo  razionali   criteri   di
competenza   e  professionalita',  le  partecipazioni  di  dipendenti
dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione
a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno  individute  le
fattispecie  in ci puo' essere corrisposto un compenso in aggiunta al
normale trattamento economico.
   6.  Nessun  compenso  puo' comunque essere corrisposto a titolo di
trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni
di  ciascun  organismo  collegiale.  Le  norme   che   prevedono   la
corresponsione  di  trattamenti  economici  collegati  al trattamento
economico fondamentale del direttore regionale o di  altra  qualifica
sono  abrogate.  Restano  valide  le norme sancite con l'art. 6 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
   7. Con le modalita'  e  i  termini  di  cui  al  comma  5  saranno
disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali
a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
   8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del
settore  pubblico  regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza
della Regione gli incarichi  attribuiti  ed  i  compensi  corrisposti
nell'anno  precedente  a  ciascun  componente  privato  o pubblico di
commissioni, comitati, consigli e  collegi  comunque  denominati.  La
Presidenza  della  Regione  provvede  entro  il mese di febbraio alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della  regione  siciliana  dei
dati acquisiti.
   9.  All'art.  5  della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono
aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".