L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Commissioni, comitati, consigli, collegi 1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attivita' istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o intercomunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonche' ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unita' sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. 3. I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. 4. Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi ocllegiali i cui compiti rientrino nell'attivita' ordinaria ed istituzionale. 5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalita', le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individute le fattispecie in ci puo' essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico. 6. Nessun compenso puo' comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 7. Con le modalita' e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture. 8. Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana dei dati acquisiti. 9. All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".