IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Sedi degli uffici del giudice di pace
 
   1.  Gli  uffici  del  giudice  di pace nella regione Trentino-Alto
Adige hanno sede, alla data di entrata in vigore del presente legge e
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,  comma  3,  della  legge  21
novembre  1991, n. 374, reltivamente all'accorpamento degli uffici, e
dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992  n.  267,
relativamente  all'istituzione  di  sedi distaccate degli uffici, nei
seguenti comuni capoluogo  dei  mandamenti  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge 1› febbraio 1989, n. 30:
Provincia di Bolzano:
   Bolzano,  Bressanone,  Brunico,  Caldaro,  Chiusa,  Egna,  Merano,
Monguelfo, Silandro, Vipiteno;
Provincia di Trento:
    Trento, Riva del  Garda,  Rovereto,  Borgo  Valsugana,  Cavalese,
Cles,   Fiera  di  Primiero,  Fondo,  Male',  Mezzolombardo,  Pergine
Valsugana, Tione di Trento.