IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sedi degli uffici del giudice di pace 1. Gli uffici del giudice di pace nella regione Trentino-Alto Adige hanno sede, alla data di entrata in vigore del presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, reltivamente all'accorpamento degli uffici, e dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267, relativamente all'istituzione di sedi distaccate degli uffici, nei seguenti comuni capoluogo dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30: Provincia di Bolzano: Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Chiusa, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno; Provincia di Trento: Trento, Riva del Garda, Rovereto, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Male', Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Tione di Trento.