IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Rideterminazione termini di scadenza e misure contributive
 
   1.  Il  comma  2 dell'art. 5 della legge regionale 25 luglio 1992,
n.7 e' cosi' sostituito
   "2. La domanda relativa ai versamenti dei  contributi  trimestrali
di  cui  al  comma  1  deve  essere presentata non oltre il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento".
   2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge  regionale  28  febbraio
1993, n. 3 tra le parole "pari a quella prevista" e le parole "per il
pagamento"  sono  inserite le parole "nell'ultimo trimestre dell'anno
solare precedente".
   3. Dopo il comma  2  dell'articolo  5  della  legge  regionale  28
febbraio 1993, n. 3 e' aggiunto il seguente comma:
   "2 bis. In fase di prima applicazione il versamento del contributo
a  valere per l'anno 1993 deve essere effettuato entro il termine del
30 giugno 1993".
   4. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 24  maggio  1992,
n.  4  le  parole "dieci giorni" sono sostituite dalle parole "trenta
giorni".
   5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 7 maggio 1993
 
                              ANDREOLLI
 
Visto: Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE.