(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 27 aprile 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto
1987, n. 25, sono cosi' sostituiti:
   "2.  Un'apposita  commissione  nominata  dalla Giunta provinciale,
presieduta  dall'assessore  provinciale  competente  in  materia   di
attivita'  culturali  in  lingua  tedesca  e costituita da due membri
della consulta culturale in lingua  tedesca  e  da  un  membro  della
consulta  culturale in lingua ladina di cui al decreto del Presidente
della Giunta provinciale 11 novembre  1988,  n.  30,  nonche'  da  un
esperto,  puo' riconoscere la validita' artistica e culturale di film
in lingua tedesca, ai fini dell'erogazione di sussidi, sulla base  di
attestati  o  premi  da  essi  conseguiti,  da  parte  di istituzioni
internazionalmente riconosciute per competenza e serieta' nel settore
cinematografico, nella rispettiva area culturale  o  in  altri  paesi
appartenenti  alla  Comunita' europea, qualora gli stessi film non li
abbiano gia' ottenuti ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
   3. Un'apposita  commissione  nominata  dalla  Giunta  provinciale,
presieduta   dall'assessore  provinciale  competente  in  materia  di
attivita' culturali in lingua italiana e  costituita  da  due  membri
della  consulta  culturale  in  lingua  italiana e da un membro della
consulta culturale in lingua ladina di cui al decreto del  Presidente
della  Giunta  provinciale  11  novembre  1988,  n. 30, nonche' da un
esperto, puo' riconoscere la validita' artistica e culturale di  film
in lingua italiana, ai fini dell'erogazione di sussidi, sulla base di
attestati  o  premi  da  essi  conseguiti,  da  parte  di istituzioni
internazionalmente riconosciute per competenza e serieta' nel settore
cinematografico, nella rispettiva area culturale  o  in  altri  paesi
appartenenti  alla  Comunita' europea, qualora gli stessi film non li
abbiano gia' ottenuti ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213."