(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 24 marzo 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, art. 100, in quanto applicabile all'E.T.S.A.F., a seguito della richiesta avanzata con delibera n. 296 del 21 dicembre 1992 dal consiglio di amministrazione, e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio per l'anno finanziario 1993 gia' approvato dal Consiglio di amministrazione dell'E.T.S.A.F. con delibera n. 237 del 10 novembre 1992 e depositato presso il consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla deliberara di approvazione. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 15 marzo 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 9 febbraio 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'8 marzo 1993.