la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Al  fine  di  favorire  la  riorganizzazione  delle  competenze
amministrative  regionali,  in  materia di agricoltura e foreste, con
esclusione  di  quelle  gia'  delegate  alle  provincie  e  comunita'
montane,  la presente legge dispone lo scioglimento dell'Ente Toscano
di Sviluppo Agricolo e Forestale, istituito dalle legge regionale  n.
72 del 18 ottobre 1977.