la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di favorire la riorganizzazione delle competenze amministrative regionali, in materia di agricoltura e foreste, con esclusione di quelle gia' delegate alle provincie e comunita' montane, la presente legge dispone lo scioglimento dell'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, istituito dalle legge regionale n. 72 del 18 ottobre 1977.