IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 3.
                        Definizione e compiti
 
   1.  L'educazione  permanente  rappresenta  un   settore   autonomo
nell'ambito del sistema globale di educazione.
   2. Per educazione permanente si intendono le forme di insegnamento
organizzato,   ivi  compresi  gli  interventi  tesi  al  recupero  di
istruzione scolastica e l'insegnamento a  distanza.  Sono  esclusi  i
corsi pubblici di istruzione scolastica e di formazione professionale
di   base,   nonche'   quelli   organizzati  da  istituzioni  private
autorizzate al rilascio di titoli con valore legale.
   3. Per attivita' di educazione permanente  si  intendono  altresi'
tutti   i   progetti   e  le  iniziative,  nonche'  gli  studi  e  le
pubblicazioni tesi a perseguire e le finalita' della legge.
   4.  Alla realizzazione di quanto previsto ai precedenti commi, nel
rispetto    del    principio    di     sussidiarieta',     provvedono
l'Amministrazione  provinciale  e  quelle  comunali,  nonche' agenzie
educative pubbliche e private.
   5.  La  Provincia  cura  la  definizione  del   quadro   normativo
individuando  i  principi  generali e indica i presupposti didattico-
organizzativi  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di   educazione
permanente.  In tale contesto ne individua gli ambiti di intervento e
le priorita'.
   6. Periodicamente la Provincia e i comuni per il  loro  territorio
compiono  delle  verifiche  sulla domanda e sulla realizzazione delle
iniziative di educazione permanente.
   7. La Provincia favorisce la formazione  e  l'aggiornamento  degli
operatori   dell'educazione   permanente  sia  attraverso  iniziative
dirette sia attraverso finanziamenti specifici."