(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 49 del 2 giugno 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale. 2. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonche' l'istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.