(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna  n.
49 del 2 giugno 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
 
   1.   La   Regione  riconosce  il  valore  sociale  e  la  funzione
dell'attivita' di volontariato come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per  il  conseguimento
delle  finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate
dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.
   2. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266 "Legge quadro sul volontariato", disciplina  i  rapporti  fra  le
istituzioni  pubbliche  e  le organizzazioni di volontariato, nonche'
l'istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni
stesse.