IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione concede contributi a favore di associazioni, comitati, persone giuridiche e fisiche allo scopo di sostenere e incrementare la realizzazione di iniziative di carattere socio- sanitario, suscettibili di favorire la promozione della ricerca medico-scientifica, della tutela della salute fisica e psichica della popolazione, della tutela sanitaria dell'ambiente, della prevenzione e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, dell'igiene e dell'assistenza veterinaria, delle attivita' di volontariato e delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario regionale. 2. Le iniziative di cui al primo comma devono svolgersi all'interno del territorio regionale.