IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  concede  contributi  a  favore  di  associazioni,
comitati, persone giuridiche e fisiche  allo  scopo  di  sostenere  e
incrementare  la  realizzazione  di  iniziative  di  carattere socio-
sanitario, suscettibili  di  favorire  la  promozione  della  ricerca
medico-scientifica, della tutela della salute fisica e psichica della
popolazione,  della tutela sanitaria dell'ambiente, della prevenzione
e la sicurezza negli ambienti di vita  e  di  lavoro,  dell'igiene  e
dell'assistenza  veterinaria, delle attivita' di volontariato e delle
attivita' di formazione ed aggiornamento professionale del  personale
del Servizio sanitario regionale.
   2.   Le   iniziative  di  cui  al  primo  comma  devono  svolgersi
all'interno del territorio regionale.