(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
23 del 25 maggio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983,  n.  217
"Legge  quadro  per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica", l'esercizio della professione
di  accompagnatore  di  turismo  equestre   e'   disciplinata   dalle
disposizioni contenute nella presente legge.
   2.  Allo  scopo  di arricchire la tipologia dell'offerta turistica
regionale e di assicurare un  armonioso  sviluppo  alla  pratica  del
turismo  equestre  da  attuarsi secondo criteri di salvaguardia della
sicurezza dei cavalieri  e  della  salute  dei  cavalli,  la  regione
autonoma   Valle   d'Aosta   promuove   altresi',  mediante  appositi
finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo  equestre,
intesi come strutture destinate alla pratica delle attivita' equestri
di base.