(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 25 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre e' disciplinata dalle disposizioni contenute nella presente legge. 2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresi', mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attivita' equestri di base.