la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica  considerazione
dei  valori  paesistici  ed ambientali, denominato Piano Territoriale
paesistico della Valle d'Aosta) e' abrogato.
   2. Il  comma  2  dell'art.  8  della  legge  regionale  1/1993  e'
sostituito dal seguente:
    2.  "L'Assessore  regionale  all'ambiente, territorio e trasporti
provvede a dare notizia dell'avvio del procedimeto  di  adozione  del
PTP  mediante  avviso  sul  Bollettino  ufficiale della regione Valle
d'Aosta".