la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano Territoriale paesistico della Valle d'Aosta) e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1/1993 e' sostituito dal seguente: 2. "L'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti provvede a dare notizia dell'avvio del procedimeto di adozione del PTP mediante avviso sul Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta".