(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                      n. 25 del 2 giugno 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Riserva di posti
 
   1.  Ai  concorsi pubblici banditi per la prima copertura dei posti
disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di  cui  all'art.  29  e
delle  prove di idoneita' di cui all'art. 30 della legge regionale 29
maggio 1992, n.  19,  concernente  le  nuove  tabelle  organiche,  si
applica  una  riserva  del  30  per  cento  dei  posti  a  favore dei
dipendenti delle imprese del settore della spedizione  internazionale
e  dei  magazzini  generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di
cui all'art. 127 del testo unico delle leggi doganali  approvato  con
il D.P.R. 27 gennaio 1973, n. 43, operanti nell'ambito dell'Autoporto
di  Pollein,  che  siano residenti in Valle d'Aosta e che siano stati
licenziati  a   seguito   dell'applicazione   delle   direttive   CEE
sull'abbattimento  delle  barriere  doganali  all'interno del Mercato
Comune  Europeo,  e  che  siano  ancora  iscritti  nelle   liste   di
disoccupazione o cassa integrazione o di mobilita'.
   2.  La nomina a ruolo del personale avente diritto alla riserva di
cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso agli impieghi pubblici, fatta eccezione per l'eta' massima.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Valle d'Aosta.
    Aosta, 26 maggio 1993
 
                               LANIVI