IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n.
24, e' cosi' sostituito:
   "2.  E'  altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui all'art. 3 e con gli scopi di cui al comma 1, e' costituita ed
esercitata in forma di societa' a condizione che la  maggioranza  dei
soci,  ovvero  uno  in  caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il
lavoro abbia funzione  preminente  sul  capitale.  Non  sono  imprese
artigiane  le  societa'  a  responsabilita' limitata, le societa' per
azioni, le societa' in accomandita  semplice  o  in  accomandita  per
azioni e le societa' cooperative a responsabilita' limitata".