IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, e' cosi' sostituito: "2. E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 3 e con gli scopi di cui al comma 1, e' costituita ed esercitata in forma di societa' a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Non sono imprese artigiane le societa' a responsabilita' limitata, le societa' per azioni, le societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni e le societa' cooperative a responsabilita' limitata".