IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attesa del recepimento con legge regionale dei principi che saranno contenuti nella legge di riforma organica degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 58, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta deliberata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio direttivo dell'Istituto. 2. Qualora il rinnova riguardi personale non appartenente ai ruoli regionali si seguira' la procedura prevista dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 43 del 1980, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 58 del 1983.