IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In attesa del recepimento con legge regionale dei principi che
saranno contenuti nella legge  di  riforma  organica  degli  Istituti
Regionali  di  Ricerca,  Sperimentazione  ed  Aggiornamento Educativi
(I.R.R.S.A.E.), i comandi disposti ai  sensi  dell'articolo  7  della
legge  regionale  25  agosto  1980,  n.  43,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 58,  possono
essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre
anni,  previa motivata richiesta deliberata a maggioranza dei 2/3 del
Consiglio direttivo dell'Istituto.
   2. Qualora il rinnova riguardi personale non appartenente ai ruoli
regionali si seguira' la procedura prevista dall'articolo 7, comma  3
della   legge  regionale  n.  43  del  1980,  cosi'  come  modificato
dall'articolo 3 della legge regionale n. 58 del 1983.