IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  nell'ambito  del  Programma  Straordinario degli
Investimenti di cui all'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988)" interviene finanziariamente per
la realizzazione di interventi di ristrutturazione ritenuti  urgenti,
relativi  ad  alcune  Unita'  Operative  del  Presidio Ospedaliero di
Aosta, da effettuarsi nell'anno 1993.