IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito del Programma Straordinario degli Investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)" interviene finanziariamente per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ritenuti urgenti, relativi ad alcune Unita' Operative del Presidio Ospedaliero di Aosta, da effettuarsi nell'anno 1993.