IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA le seguenti norme regolamentari: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 3 dell'8 febbraio 1973, e' cosi' sostituito: "Le spese per l'amministrazione e la gestione dei contigenti gravano sulle esenzioni fiscali della benzina, del gasolio, dell'alcol e dell'olio combustibile fluido nelle misure da stabilire con deliberazione della giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare permanente". 2. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 e' cosi' sostituito: "L'onere sull'esenzione fiscale dell'alcol puro e dell'olio combustibile fluido puo' coprire l'ammontare totale dell'esenzione stessa". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, 17 maggio 1993 LANIVI